la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1. Allo scopo di adeguare l'agricoltura del Lazio alle innovazioni
produttive e di mercato della Comunita' europea in  vista  anche  del
Mercato  unico  europeo,  la  Regione  concorre  alla  promozione del
riassetto   della   agricoltura   laziale   anche    attraverso    la
riconsiderazione  delle  funzioni ad essa trasferite o delegate dallo
Stato  e  la  individuazione  di  adeguate  modifiche  organizzative,
tenendo  conto  di  quanto  previsto  dalla legge regionale 13 maggio
1985, n.  68  concernente:   "Disposizioni  generali  in  materia  di
delegazione  di funzioni amministrative regionali agli enti locali" e
della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 concernente: "Norme sulle
procedure di programmazione".
   2.  Il  procedimento  volto  a raggiungere gli obiettivi di cui al
precedente comma, e' articolato  in  fasi  correlate  alla  capacita'
tecnica  ed organizzativa dei soggetti che, a diverso titolo, operano
nel settore.