la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. Allo scopo di adeguare l'agricoltura del Lazio alle innovazioni produttive e di mercato della Comunita' europea in vista anche del Mercato unico europeo, la Regione concorre alla promozione del riassetto della agricoltura laziale anche attraverso la riconsiderazione delle funzioni ad essa trasferite o delegate dallo Stato e la individuazione di adeguate modifiche organizzative, tenendo conto di quanto previsto dalla legge regionale 13 maggio 1985, n. 68 concernente: "Disposizioni generali in materia di delegazione di funzioni amministrative regionali agli enti locali" e della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 concernente: "Norme sulle procedure di programmazione". 2. Il procedimento volto a raggiungere gli obiettivi di cui al precedente comma, e' articolato in fasi correlate alla capacita' tecnica ed organizzativa dei soggetti che, a diverso titolo, operano nel settore.